Cass. 5 ottobre 2012 n.17034 in tema di auto difettosa: bisogna denunciare il vizio chiaramente per evitare decadenza e prescrizione

Un signore conviene in giudizio la venditrice e la Ford, produttrice di un’automobile difettosa, chiedendo il risarcimento sulla base della garanzia.
In primo grado, il Tribunale di Roma condanna la concessionaria al risarcimento e la casa produttrice del veicolo a rimborsare alla convenuta le somme corrisposte all’attore.
In secondo grado, invece, La Corte d’appello adita accoglieva il gravame, rilevando la fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, promossa oltre il termine annuale dall’attore, il quale ricorre quindi per cassazione.
In ordine alla decadenza per la denuncia del vizio, la Cassazione, con sentenza n°17034 del 5 ottobre 2012 giudica corretta e logicamente argomentata la decisione della Corte territoriale che aveva considerato la riparazione del difetto da parte della venditrice come rinuncia alla relativa eccezione di decadenza, con contestuale interruzione del termine annuale ex art. 1495 c.c.
Tuttavia, ciò non sempre accade.
Resta onere del compratorecomprovare di aver denunciato il vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta; ma ciò non è sufficiente a sanare l’effetto preclusivo dell’omissione di denuncia del vizio da parte del compratore. Infatti, occorre che da detta denuncia «si possa desumere la presunzione che il venditore avesse acquisito la conoscenza dell’esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza utile per la loro denuncia da parte dell’acquirente».
Allo stesso modo, la consulenza tecnica preventiva esperita nel giudizio in esame non implica di per sé una volontà interruttiva del corso della prescrizione, dato che la parte potrebbe averla chiesta per una semplice esigenza di accertamenti di fatti non propedeutici ad alcuna domanda giudiziale.
In forza di tali considerazioni, la Cassazione ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese
processuali 

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