Cass. 6 dicembre 2012 n. 21940 - il lavoratore che coltiva marjuana in casa non è licenziabile

Il caso

Il datore di lavoro sospende cautelativamente dal servizio un lavoratore, arrestato perché sorpreso a coltivare cannabis nella propria abitazione. Poi, concluso il procedimento penale con il patteggiamento, lo licenzia, a seguito di contestazione disciplinare, avendo ritenuto che il reato per il quale era stato condannato, pur non essendo strettamente correlato al tipo di servizio svolto per l'azienda (portalettere), riverberava, in ogni caso, effetti negativi sia nell'ambito lavorativo che sull'immagine della società.

La Corte di Cassazione non concorda e, con sentenza 6 dicembre 2012 n. 21940, afferma che il licenziamento è illegittimo, sia poiché il fatto non lede il vincolo fiduciario in quanto attiene alla sfera extra lavorativa, sia perché detto provvedimento, appare sproporzionato rispetto al fatto commesso, benché l’azienda operi nei servizi pubblici.

Aggiungono i giudici di legittimità, in motivazione, che correttamente la Corte di merito aveva ritenuto che il reato inizialmente ascritto al lavoratore era stato derubricato da detenzione e spaccio di sostanza stupefacente a semplice detenzione per uso personale di infiorescenza di marijuana con esclusione dell'ipotesi di spaccio e che, cosi inquadrata la fattispecie criminosa, la stessa atteneva solo ad una situazione privata extra lavorativa del dipendente e non era di gravità tale da incidere sull'elemento fiduciario. 

Inoltre "la condotta omissiva in questione (il dipendente che, pur se in stato di arresto, non si sarebbe adoperato per far avvisare il proprio datore di lavoro, benché non potesse non immaginare che la vicenda sarebbe apparsa sui quotidiani, creando notevole imbarazzo in una zona in cui egli operava) non risultava essere stata oggetto di contestazione disciplinare; e, quindi, correttamente la Corte di merito non la aveva valutata limitando il proprio esame alla questione decisiva ovvero quella relativa al rilievo che si possono assumere fatti costituenti reato, commessi dal dipendente non in connessione con l'attività lavorativa svolta, ai fini della lesione del vincolo fiduciario".
 

 

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