Cass. 6 luglio 2012 n.11414: l'assegno può essere ridotto dal giudice se il reddito dichiarato all'Erario da uno dei genitori è inattendibile
La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11414 del 6 luglio 2012, ha statuito che il contributo per il mantenimento del figlio naturale può essere ridotto dal giudice se il reddito dichiarato dal genitore all'Erario è inattendibile (nel caso in esame, la rata del mutuo e le spese mensili sostenute dalla madre erano del tutto sproporzionate rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione dei redditi).
La Cassazione, nel rigettare il gravame, ha ricordato anche che: "in tema di mantenimento del figlio naturale, ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo e concorrente con quello dell'altro di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze".
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