Cass. 7 giugno 2013 n. 14468: il datore di lavoro, che conosce o dovrebbe conoscere la situazione di rischio del dipendente per una precedente patologia, è responsabile in difetto di prova di adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza

La dipendente di un ospedale, dopo 20 anni di lavoro come tecnico di reparto di radiologia, nel 1989 evidenzia un carcinoma che richiede intervento chirurgico e chemioterapia e che determina una metastasi invalidante.  In primo grado, nel 2001 il tribunale condanna sia l'ente ospedaliero al risarcimento dei danni biologico e morale conseguenti alla patologia contratta dalla lavoratrice, sia l'assicurazione dell'ospedale a rifondere quest'ultimo di parte di quanto dovuto alla dipendente. In secondo grado, la Corte d'appello di Roma rigetta il gravame del datore di lavoro, ritenendo l'evento patologico conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'ospedale ricorre in Cassazione sostenendo, tra l’altro, l'errata interpretazione dell'articolo 2087 cod. civ.. 

Tuttavia Cass. 7 giugno 2013 n°14468 conferma quasi in toto la correttezza della decisione di merito.

E ciò in quanto, ad avviso dei giudici di legittimità:

-       la Corte territoriale ha ben valutato la responsabilità datoriale, fondandola sulla radiotermite, accertata dall'Inail nel 1990 e verificatasi in corrispondenza con il cattivo funzionamento, reso noto dalle segnalazioni di guasto, di macchinari di quel reparto di radiologia; il datore era, quindi, a conoscenza - o, quanto meno, poteva conoscere - la situazione di rischio da garantire rispetto a possibili conseguenze negative;

-        è corretta l'interpretazione dell'articolo 2087 del Codice civile data dai giudici di merito: la norma impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi all'impiego d'attrezzi e macchinari (tra l’altro, in sede di merito, il datore di lavoro non aveva provato, in giudizio, di avere adottato le misure utili a prevenire i rischi gravanti);

-        la responsabilità di cui all'articolo 2087 del Codice civile ha natura contrattuale, con la conseguenza che, una volta che il lavoratore ha allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno e il nesso causale di questo con la prestazione, è il datore di lavoro a dover provare, in base all'articolo 1218 cod. civ, che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, avendo apprestato tutte le misure per evitarlo.

La Cassazione, conseguentemente ha respinto il ricorso, accogliendo il solo profilo, relativo al mancato esame della questione dell'applicabilità o no della polizza assicurativa contro gli infortuni.

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