Cass. 8 luglio 2014, n. 15551 - quantificazione della massa ereditaria e frutti civili

 Cass. 8 luglio 2014, n. 15551

A norma, infatti, dell'art. 556 c.c. l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre e delle quote di riserva si determina formando una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e riunendo, quindi, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. A tale massa, pertanto, non appartengono i frutti civili dei beni maturati successivamente al tempo della morte, dei quali deve, invece, tenersi conto, ai sensi dell'art. 723 c.c., nella determinazione dello stato attivo dell'eredità e della determinazione delle porzioni ereditarie. Svolgimento del processo

 Cass. 8 luglio 2014, n. 15551 

Con atto di citazione notificato il 9 aprile 1994 T.O. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia G.F. ved. T., To.Ro. e T.F..L'attrice, esposto di essere figlia di primo letto di T. A. deceduto il (OMISSIS) e che dello stesso de cuius erano eredi anche le parti convenute, chiedeva che, determinata la misura del suo diritto all'eredità, venisse disposta la divisione dei beni ereditari. Costituitasi in giudizio la G.F. ved. T., in proprio e quale esercente la potestà sulle due figlie minori To.Fr. e Ro., esponeva che con testamento olografo, di cui era versato in atti il verbale di pubblicazione, il de cuius aveva lasciato ad essa la disponibile ed alle figlie legittime la legittima. L'adito Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3909/2003, accertato che l'attivo ereditario ammontava ad Euro 3.060.021,76, oltre alle azioni di cui in atti e che il passivo ereditario era di Euro 291.044,47 e la quota di pertinenza dell'attrice era pari ad Euro 48.057,41, disponeva lo scioglimento della comunione, attribuendo tutti beni mobili ed immobili alle convenute e condannando queste ultime a corrispondere alla T. O., a titolo di liquidazione della sua spettante quota, la somma di Euro 461.496,20, oltre che a consegnare n. 86 delle anzidette azioni. Il Tribunale disponeva, altresì, che le spese di CTU gravassero sulla massa, compensando le residue spese di causa.

Avverso tale decisione del Tribunale di prima istanza interponeva appello la T.O. instando per la riforma dell'impugnata sentenza. Resistevano al proposto gravame le parti già convenute in primo grado e svolgendo appello incidentale. Con sentenza n. 579/2008 l'adita Corte di Appello di Brescia accoglieva parzialmente l'appello principale, rigettava l'appello incidentale e, previa rivalutazione dell'attivo e del passivo ereditario, determinava la quota spettante a T.O. in Euro 633.669,30 oltre n. 86 azioni di cui in atti.

Ricorre a questa Corte, per la cassazione dell'anzidetta sentenza della Corte distrettuale, T.O. con atto affidato a due ordini di motivi.Resistono con controricorso G.F. ved. T. e To.Fr. e R..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del proposto ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 540, 542, 556, 581, 737 c.c. e, comunque, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa. Viene, al riguardo, proposto il seguente testuale quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "se, nel caso di  successione testamentaria in cui il de cuius ha devoluto la disponibile al  coniuge, il diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c., comma 2 riservato a favore del medesimo coniuge superstite debba gravare, nel caso di concorso con tre figli ed essendo la medesima capiente, sulla porzione disponibile del 2^ motivo non può essere accolto. 

Parte ricorrente si duole, in sostanza, del rigetto del motivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado, che non aveva provveduto ad inserire nell'asse ereditario il valore locativo della relata villa di via …. e, quindi, alle consequenziali operazioni di determinazione delle singole quote di riserva sul patrimonio e, in particolare, sulla quota di disponibile a favore di G.F.. Il quesito del motivo in esame, sopra riportato, è inammissibile in quanto in conferente: con lo stesso si lamenta la violazione dell'art. 540 c.c., comma 2 in ordine al lamentato mancato inserimento dei frutti nell'asse ereditario.

Il mancato computo dei frutti civili relativi alla casa di abitazione (oggetto del suddetto diritto di abitazione) non viola, come già motivatamente ritenuto con la decisione impugnata, la quota di riserva delle figlie del de cuius, fra cui l'odierna ricorrente.

A norma, infatti, dell'art. 556 c.c. l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre e delle quote di riserva si determina formando una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e riunendo, quindi, fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione:

a tale massa, pertanto, non appartengono i frutti civili dei beni maturati successivamente al tempo della morte, dei quali deve, invece, tenersi conto, ai sensi dell'art. 723 c.c., nella determinazione dello stato attivo dell'eredità e della determinazione delle porzioni ereditarie. Deve, per di più, condividersi la corretta osservazione di cui alla gravata decisione in ordine alla non incidenza del diritto di abitazione e di uso dei relativi mobili sulle quote di riserva.

Infatti tale diritto di abitazione spettante alla coniuge superstite non può essere sottoposto alla disciplina dei frutti civili con la conseguenza di non essere soggetto a rendiconto e, quindi, di non comportare - come detto - una incidenza sulla determinazione delle quote.

Il motivo in esame va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo ordine di motivi la parte ricorrente lamenta l'omessa e/o contraddittoria e comunque illogica motivazione su un punto decisivo della causa in relazione all'art. 92 c.p.c..

viene censurata la compensazione delle spese operata dal giudice del merito.

Quest'ultimo, con la sentenza per cui è il ricorso in esame, ha correttamente ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

La orte territoriale ha motivato tale decisione che è, quindi, immune da vizi.

Il motivo deve, quindi, essere respinto.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto ed affermato il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014

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