Cass. 9 gennaio 2013 n. 349 - condannata la società finanziaria che aveva classificato un soggetto, a sua insaputa, a rischio inadempimento.

La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza 9 gennaio 20113 n. 349, afferma che gestori privati di banche dati hanno l'obbligo di mostrare – e a richiesta stampare e consegnare – il dossier relativo al presunto soggetto insolvente.

E’ infatti diritto del  consumatore accedere tempestivamente e senza ostacoli alla propria posizione "custodita" negli archivi informatici della società di finanziamento: dinanzi a una sollecitazione «rivolta senza formalità» dall'interessato, la risposta deve arrivare massimo entro 15 giorni (termine pari a quello previsto per l'interpello del Garante).

La materia, ricordano i Giudici, è regolata dal Codice della privacy (Dlgs 196/2003) e dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi sul credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", è particolarmente sensibile, considerato che un "rating" negativo crea ostacoli non secondari per l'accesso al credito futuro.

E ciò in quanto il cittadino è «unico e vero dominus dei dati che lo riguardano», sia nei confronti dell'intermediario che li ha raccolti sia nei confronti di terzi.

In altri termini.

Ci deve essere massima trasparenza nei contratti di credito al consumo e, più in generale, di finanziamento personale.

Se esiste una segnalazione negativa, e cioè la previsione del rischio di inadempimento, inoltrata da chi ha erogato o mediato il credito, l'interessato ha pieno e tempestivo diritto di accesso agli atti e ai dati che lo riguardano.

 

 

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