Cass. 9 luglio scorso n.15609 - la banca deve risarcire sia danno patrimoniale che non patrimoniale per l'illegittima segnalazione illegittima del cliente alla centrale rischi

Il caso in esame

La Corte di Appello di Roma riconosceva l’illegittimità della segnalazione del cliente in quanto la Banca non ne aveva rispettato i necessari presupposti fondati sia sulla ragionevole opinione che il credito non potesse essere soddisfatto in tempi congrui; sia sulla presenza degli elementi sintomatici dell’inadempimento.

Il Giudice di secondo grado evidenziava in motivazione: - che il credito della banca mancava dei requisiti della liquidità ed esigibilità essendovi disaccordo tra le parti in ordine alla misura degli interessi da rimborsare; - che, all’epoca della segnalazione, la revoca del fido da parte della Banca era seguita alla manifestazione del cliente di risolvere il rapporto con conseguente richiesta di rientro da parte dell’istituto di credito; e detto atteggiamento doveva essere considerato come contrario a buona fede; - che non sussisteva una situazione di pericolo posto che il credito era garantito da fideiussioni personali degli amministratori e da garanzia reale, e che nell’anno precedente era stato erogato un finanziamento regolarmente restituito sino al momento della segnalazione.

Quindi la Corte di Appello riduceva la misura risarcitoria procedendo ad una valutazione equitativa del danno, limitata alla lesione della reputazione commerciale.

Ricorrevano in Cassazione sia dal cliente che dalla banca

E la Corte di Cassazione, nel rigettare entrambi i ricorsi, ha affermato i seguenti principi di diritto, con sentenza 9 luglio 2014 n. 15609:

a)  ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "grave difficoltà economica" (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428);

b)  la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958).

c)  in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., per tali principi, le decisioni Cass. 30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18 aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile 2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576; v. pure Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in tema di assicurazione contro i danni).

d)  In particolare, anche nei confronti dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione (Cass. 1 ottobre 2013, n. 22396; 12 dicembre 2008, n. 29185; 4 giugno 2007, n. 12929).

e)  Entrambi tali danni, inoltre, possono essere liquidati in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 2 settembre 2008, n. 22061).

f)   E’ principio incontroverso che la domanda di risarcimento “di tutti i danni” è indicativa della volontà di conseguire l'integrale risarcimento di tutte le voci di danno legittimamente ricollegabili all'evento lesivo (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23147; 17 dicembre 2009, n. 26505; 22 agosto 2007, n. 17873; 8 giugno 2007, n. 13391; 20 febbraio 2007, n. 3936; v. pure Cass. 16 giugno 2011, n. 13179).

Nota bene: la Centrale Rischi è quel sistema informativo sull'indebitamento della clientela nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, vigilati dalla Banca d'Italia. Detto servizio, gestito in maniera centralizzata dalla Banca d'Italia, fornisce agli intermediari che aderiscono al sistema un'informativa utile per la valutazione della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. La segnalazione, ideata per garantire il soddisfacimento dell’interesse pubblicistico sotteso alla erogazione del credito, è utilizzata dagli istituti di credito talvolta in modo illegittimo, con conseguente numerose azioni giudiziarie tese ad eliminare gli effetti negativi della segnalazione.

 

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