Cass. Civ. 11 maggio 2012 n. 7401: è responsabile l'amministratore del condominio per i maggiori costi sostenuti rispetto al preventivo di spesa deliberato in sede assembleare

La Suprema Corte, II^ Sezione, con sentenza 11 maggio 2012 n. 7401, ha statuito che l’amministratore di condominio è responsabile del danno patrimoniale subito dal condominio a causa del maggiore costo sostenuto rispetto al preventivo di spesa deliberato in assemblea.

Nella specia l’assemblea del condominio attore aveva approvato un intervento di ispezione fissando il prezzo per appartamento e non per singola canna fumaria. L’intervento di video-ispezione era successivamente eseguito in base ad ogni singola canna fumaria.

I condomini, pertanto, si erano trovati ad affrontare un costo raddoppiato rispetto a quello risultante dal verbale assembleare.

La Cassazione ha addebitato tale responsabilità all’Amministratore per aver omesso di interpellare nuovamente i condomini nonostante i costi raddoppiati d’intervento, avvenuto in una fase successiva alla stipula del contratto e consegguentemente ignoto ai condomini.

 per leggere la sentenza

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 28 settembre 2012, n. 16583 in punto di lastrico solare e art. 1126 c.c.

Cass 4 ottobre 2012 n. 16901: - ancora una decisione in ordine alla legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, in tema di azioni di carattere reale.

Cass. 25 settembre 2012 n.16306- in quali casi la canna fumaria che attraversa il muro perimetrale di un edificio in condominio può essere ritenuta di proprietà esclusiva di un solo condomino?

Cassazione, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 17035 - soprelevazione che altera il decoro architettonico sul lastrico solare e prescrizione dei diritti dei condomini

Cass 15 giugno 2012 n. 9877: è sufficiente la maggioranza qualificata per trasformare il cortile condominiale in parcheggio

Cass. 14 giugno 2012 n. 9735: il condomino non ha diritto al risarcimento dei danni per la propagazione di polveri nell'aria causate dall'impresa che esegue i lavori

Cassazione sez. VI-2 14 giugno 2012 n. 9765 in punto di ripartizione delle spese di manutenzione dei condotti fognari verticali

Tribunale Messina sez. I 9 gennaio 2012 n°20: l'amministratore cessato dall'ufficio ha l'obbligo di restituire la cassa e tutti i documenti relativi alla gestione condominiale

Cassazione civile sezione II 28 marzo 2012 n. 4988 - solo ed esclusivamente all'assemblea dei condomini ha diritto di deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente

Cass. 21 maggio 2012 n. 8010: delibera condominiale annullabile se assemblea si limita a ripartire le spese