Cass. Civ., 5 giugno 2013, n. 14197 escluso dalla comunione legale l'appartamento acquistato da uno dei coniugi, a mezzo rogito notarile, se frutto di donazione indiretta da parte del padre del predetto coniuge
In tale secondo caso: - il collegamento esistente tra l'elargizione del danaro del genitore e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio determina la presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso (e non già del danaro utilizzazto per l'acquisto); - il bene acquistato successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, è escluso da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c.; - a tal fine è sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità (non è invece necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche).
Nota bene: non è richiesta la forma dell'atto pubblico per la validità delle donazioni indirette, e cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c.. A tal fine è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (l'art. 809 c.c., che stabilisce le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione).
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