Cass. Civ., 5 giugno 2013, n. 14197 escluso dalla comunione legale l'appartamento acquistato da uno dei coniugi, a mezzo rogito notarile, se frutto di donazione indiretta da parte del padre del predetto coniuge

Ribadisce la prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 5 giugno 2013, n. 14197 che, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della  donazione  diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della  donazione.

In tale secondo caso: - il collegamento esistente tra l'elargizione del danaro del genitore e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio determina la presenza di una  donazione  indiretta dell'immobile stesso (e non già del danaro utilizzazto  per l'acquisto); - il bene acquistato successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, è escluso da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c.; - a tal fine è sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità (non è invece necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche).

Nota bene: non è richiesta la forma dell'atto pubblico per la validità delle donazioni indirette, e cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 c.c.. A tal fine è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (l'art. 809 c.c., che stabilisce le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la  donazione).

 

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