Cass. civ. Sez. lavoro, 18 giugno 2014, n. 13857 - sulla nullità della notifica del controricorso non effettuata a mezzo PEC
Nel giudizio di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere per il raggiungimento dello scopo. Nel caso in esame la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore, nel domicilio eletto, fuori Roma, nel ricorso medesimo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 18 giugno 2014, n. 13857
Svolgimento del processo
S.C., dipendente di …………. s.p.a. dal 4.11.2002 con mansioni di operatore al videoterminale addetta al cali center, veniva licenziata in data 5.2.2008 per superamento del periodo di comporto per malattia e per inidoneità allo svolgimento delle mansioni per le quali era stata assunta. L'impugnativa del licenziamento veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale e la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 1673 del 7 marzo 2013 respingeva l'appello proposto dalla signora S. La Corte riteneva la ricorrente decaduta dall'impugnativa del licenziamento, non essendo stata questa inoltrata nei sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione come prescritto dall'art. 6 comma della L. n. 604 del 1966, nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1, applicabile ratione temporis. Nè la decadenza poteva essere impedita ad avviso della Corte dall'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, in difetto di comunicazione della procura al datore di lavoro entro il medesimo termine di 60 giorni. La lavoratrice ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a quattro motivi, cui ha resistito Telecontact Center s.p.a. con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. All'udienza di discussione il difensore della parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la nullità della notifica del controricorso, non effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso, come previsto dall'art. 366 c.p.c., comma 2, per il caso di mancata elezione di domicilio in Roma.
Motivi della decisione
1. Esame dell'eccezione pregiudiziale di rito.
Nel ricorso introduttivo S.C. non ha eletto domicilio in Roma, ma presso lo studio del legale sito in Napoli. Questi ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata. La notifica del controricorso è avvenuta al procuratore costituito nella cancelleria della Corte di Cassazione e a mezzo del servizio postale nel domicilio eletto presso lo studio legale di Napoli.
Entrambe le notifiche così come effettuate sono nulle. L'art. 366 c.p.c., comma 2, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, applicava al giudizio di legittimità il principio posto in via generale dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, (sul quale v. Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012) e disponeva che "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione".
Il sistema è tuttavia profondamente mutato per effetto della L. n. 183 del 2011, che, per quel che qui rileva in tema di domiciliazione "ex lege", ha modificato l'art. 366 c.p.c., comma 2, che ora dispone che "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione". In parallelo, la stessa legge ha introdotto all'art. 125 c.p.c., comma 1, l'obbligo per il difensore di indicare negli atti di parte "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine". Nel caso, l'indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del difensore di S. era ritualmente avvenuto, per cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo di PEC ivi indicato.
Le notifiche effettuate presso la Cancelleria di questa Corte e presso lo studio del difensore in Napoli ove risulta nel ricorso eletto il domicilio, discostandosi dal modello legale individuato dalla norma sopra richiamata, sono da ritenersi quindi nulle. Non può però parlarsi nel caso di notifica inesistente, in quanto, secondo la distinzione elaborata in proposito da questa Corte, tale vizio sussiste (solo) quando la notificazione sia eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario oppure nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18238 del 25/10/2012, Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 23/02/2012). Si aggiunge che neppure il mezzo utilizzato in luogo della PEC si discosta dal modello legale in modo talmente radicale da determinarne inesistenza, in quanto in via generale attualmente il ricorso alla notifica a mezzo posta elettronica resta una facoltà per il difensore - come ribadito dalla L. n. 53 del 1994, art. 1, nel testo vigente quale risulta per effetto delle modifiche apportate della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, - cui egli può ricorrere quando lo ritenga più celere e comodo, e quindi una delle possibili forme di notificazione, che si aggiunge alle ulteriori modalità esperibili.
Nel caso, la nullità della notifica è stata tuttavia sanata per essere stata essa tempestivamente effettuata anche presso lo studio del difensore in Napoli ove nel ricorso è stato eletto il domicilio, ove è stata regolarmente ricevuta. Opera infatti nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che afferma che "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo cui "la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Sez. 5, Sentenza n. 1184 del 27/01/2001, Sez. 5, Sentenza n. 1548 del 05/02/2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna dello stesso nel luogo espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione del ricorso alla PEC. 1.4. Deve quindi affermarsi ex art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2011 (avvenuta il 1.1.2012, come disposto dal comma 1 dell'art. 36) la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma dev'essere effettuata a pena di nullità all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso. Opera tuttavia il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e ciò avviene tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, come nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo".
… omissis ….
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori. Da atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014
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