Cass. II^ Sezione 2 dicembre 2013, n. 26991 - costituisce donazione indiretta la cointestazione di un conto corrente bancario, a firma disgiunta, di una somma di denaro?

Afferma la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 2 dicembre 2013, n. 26991 che «la possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell’animns donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità».

Significativo, al riguardo, è il richiamo operato al precedente giurisprudenziale, secondo cui «la sola cointestazione del contratto di custodia e amministrazione di titoli a coniugi in regime di separazione dei beni non è sufficiente a dimostrare la volontà del coniuge, con il denaro del quale i titoli sono stato acquistati, di disporre della metà dei beni a titolo di liberalità (Cass. n. 10850U999)».

Ancora più incisivo è il richiamo all'ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui «incombe alla parte che invoca il negotium mixtum cum donatione l'onere di provare, oltre alla sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, "la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dell’animus donandi nei confronti dell'acquirente" (Cass. n. 19601/2004); rilievo seguito dall'affermazione secondo cui, nel caso in esame, la sussistenza di un negotium mixtum cum donatione risulta oggetto di attività meramente assertiva ad opera della parte, priva del benché minimo supporto probatorio, secondo le puntuali indicazioni come sopra offerte dalla giurisprudenza di legittimità».

 
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