Cass. II Sezione 6 marzo 2012, n. 3474 si esprime in tema di caparra confirmatoria, recesso, risarcimento del danno e abuso del processo

E' noto che la funzione della caparra confirmatoria è quella di garantire l’adempimento del vincolo obbligatorio assunto da una parte del contratto, tramite la consegna di una somma di denaro o di altri beni fungibili all'altra parte.

Ai sensi dell'art. 1385 c.c. 1°comma: "se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta".
Ai sensi dell'art. 1385 c.c. 2°comma: "se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra".

Invece, nel caso in cui il contratto venga eseguito in modo regolare, l’importo consegnato a titolo di caparra deve essere restituito o detratto dall’importo complessivo della prestazione.

Ai sensi dell'art. 1385 c.c. 3°comma, "se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali".

Cioè a dire: è certamente  consentito chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, ma in tale caso (così come in quello in esame) il risarcimento del danno è regolato dalla disciplina generale prevista dagli artt. 2043 c.c. (a prescindere dall’importo oggetto di caparra confirmatoria).

 

E' per tali ragioni che la seconda sezione della Corte di Cassazione con sentenza 6 marzo 2012, n. 3474 afferma che:

- "in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente scelto di agire per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr sul punto Cass. S. U, n. 553 del 14 gennaio 2009)".

- Non è quindi possibile chiedere in giudizio la risoluzione del contratto per poi trasformarla, all'occorrenza, in domanda di recesso (nel caso in cui i pretesi danni fossero stati inferiori al doppio della caparra), senza incorrere, così facendo, in una forma di abuso processuale che proprio l'art. 1385 c.c. mira a prevenire, in relazione alla particolare natura della caparra come sopra evidenziata.

 

Si ricorda sul tema

- Cass. civ., Sez. I, ord. 3 maggio 2010, n. 10634, che applicando per la prima volta il principio dell’abuso dello strumento processuale in tema di spese giudiziali, ha motivatamente ritenuto che “l’onere delle spese va valutato come se il procedimento sia stato unico sin dall’origine, dovendosi eliminare gli effetti distorsivi dell’abuso”, decidendo su una pluralità di ricorsi, con identico patrocinio legale, contenenti domande connesse per l’oggetto e per il titolo.

- Tribunale di Varese sez. I 2 settembre 2010, Giud. Buffone, che, sempre nell'ipotesi di frazionamento del credito, dovendo emettere un decreto ingiuntivo ha rigettato la richiesta di pagamento delle spese processuali e delle spese notarili ed ha fatto decorrere gli interessi di mora solo dalla notifica della ingiunzione di pagamento.

 

Da ultimo.

Il tema dell’abuso dello strumento processuale ha ottenuto una conferma importante anche con la legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. All’art. 20 (commi 7, 8 e 9), sia pure con riferimento ad uno specifico contenzioso, la normativa prevede che, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 151 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368.

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