Cass. pen. 22 febbraio 2013 n. 8762 in tema di art. 615-bis c.p. - è illecito registrare in casa propria, di nascosto, le conversazioni del coniuge o del convivente
Il caso in esame
I giudici di primo e secondo grado condannano un uomo che si essa illecitamente assicurato, attraverso un registratore, informazioni provenienti da un colloquio intercorso tra la sua convivente e la sorella di quest’ultima.
Afferma la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8762 del 22 febbraio 2013, che non vi è motivo per non ampliare la tutela offerta contro le interferenze illecite nella vita privata nei confronti di chi, de facto, è legato da un rapporto comparabile a quello coniugale; infatti, pur in assenza di una vera e propria convivenza nell’appartamento dell’imputato, qui, si sono esplicati momenti significativi della “vita privata” della donna.
La vittima, evidenziano gli Ermellini, proprio perché si è trovata in un ambiente nel quale si svolgevano vicende rilevanti della propria “vita privata” ed affettiva, era «… fiduciosa della tutela della sua privacy e quindi particolarmente esposta e vulnerabile nei confronti di un comportamento subdolo e sleale da parte della persona cui [era] affettivamente legata».
Di qui l’applicazione dell’art. 615-bis c.p nel senso che deve ritenersi luogo di privata dimora anche quello in cui si svolge parte significativa della vita affettiva di chi si trattiene, anche non abitualmente, in detto luogo.
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