Cass. Pen. Sez. VI 14 novembre 2014 n°47139 - condanna ex art. 570 comma 1 c.p. del coniuge separato che omette reiteratamente di versare alla moglie l'assegno di mantenimento

L'imputato omette reiteratamente di versare alla moglie gli importi convenuti per il suo mantenimento, in sede di separazione legale omologata dal Tribunale, sebbene le sue condizioni economiche  gli consentano un regolare adempimento dei suoi obblighi. La C.A. derubrica l’ipotesi delittuosa di cui all’art.  570, comma 2, c.p., in quella di cui all'art. 570, comma 1, c.p..

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 14 novembre 2014 n. 47139 rigetta il ricorso proposto dall’imputato e lo condanna  per avere omesso di fornire aiuto economico alla persona offesa lungo l'intero arco temporale oggetto di contestazione, ritenendo sussistente l’ipotesi delittuosa di cui all’art.  570 comma 1, c.p..

Chiarisce la Corte:

-   che il reato in esame sussiste per il mancato versamento dell'assegno dovuto alla ex moglie, a nulla rilevando la circostanza del puntuale adempimento dell'obbligo nei confronti del figlio;

-   che non è necessaria, ai fini dell'integrazione di detta fattispecie incriminatrice (diversamente dall’ipotesi contemplata dall'art. 570, comma 2, c.p.), la determinazione di uno stato di bisogno della persona avente diritto quale conseguenza della condotta violativa dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore;

-   che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti, mentre nel caso in esame, l'imputato non aveva offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, tale da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili.

Nota bene:

-   Tra gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell'altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc.) e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia.

-  Detti obblighi, sia pure attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l'art. 146 c.c., la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale solo nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

-   I bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, a seconda delle specifiche situazioni di volta in volta prese in esame.

-  Per quel che attiene, in particolaer, gli aspetti relativi al mantenimento del coniuge separato, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza  31 maggio 2013 n. 23866, hanno affermato che l'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (comma 1) e che l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato (comma 2).  Quindi l'espressa previsione secondo cui "resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui all'art. 433 e ss" (comma 3), conferma la diversità tra la nozione di alimenti e quella di mantenimento, pure riferendosi quest'ultima al diritto di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale.

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