Cass. Sez. I^ 8 gennaio 2013, n. 227 - anche nel caso di recesso illegittimo è necessaria la prova del danno
La prima sezione della Corte della Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2013 n. 227, esprime i seguenti condivisibili principi:
il recesso è strumento negoziale disciplinato tra i mezzi a disposizione di un contraente per la tutela del suo interesse contrattualmente rilevante, e dunque soggetto, nel suo esercizio, ai principi di buona fede e correttezza che il ricorrente invoca. Tuttavia quei principi vanno utilizzati per governare in concreto una condotta contrattuale che tenga conto, nell'attuazione del rapporto giuridico, degli interessi in gioco e della necessità che alcuna parte abusi delle facoltà che la legge gli affida.
La parte titolare del diritto di recesso, dunque, è tenuta ad esercitarlo in modo conforme ai principi anche di buona fede e correttezza, ma pur sempre al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto, all'altro contraente. Ne consegue che, mancando il pregiudizio ovvero l'effettiva diminuzione patrimoniale in conseguenza di un recesso accusato di illegittimità, non vi è alcun bene della vita leso o diminuito di cui chiedere il ristoro al giudice. Depongono in tal senso i principi di cui agli artt. 1218 e 1223 cod. civ., dai quali si trae con chiarezza che il pregiudizio risarcibile riguarda gli effetti immediati e diretti dell'inadempimento.
Quindi un inadempimento senza effetti pregiudizievoli, ad esso collegati dal nesso di causalità adeguata, non dà luogo al risarcimento (Cass. 15639 del 2012,10953 del 2012). Per tale ragione l'affermato illegittimo mancato rispetto del perìodo di preavviso, seppur sussistente, non basterebbe ad affermare il pregiudizio e dunque il diritto al risarcimento.
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