Cass. Sez. III 13 marzo 2012 n. 3959: trasferimento della sede della società da una provincia all'altra e opponibilità ai terzi
Nel regime di attuazione del registro delle imprese, e per i soggetti societari persone giuridiche successivamente all'abrogazione dell'art. 2457-ter c.c., richiamato dall'art. 2497-bis c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della sede del soggetto iscritto, quando tale trasferimento comporti che la sede sia trasferita in altra provincia e, quindi, che l'iscrizione passi da una camera di commercio all'altra, si ha perfezionata a tutti gli effetti che ne derivano soltanto una volta avvenuta la cancellazione dell'iscrizione di provenienza. In tal modo si evita che nel sistema del registro delle imprese possano risultare contemporaneamente due distinte sedi di uno stesso soggetto, con le incertezze e dubbi che ne deriverebbero per i terzi.Quindi prima della cancellazione la sede del soggetto, per quanto attiene alla conoscenza da parte dei terzi, continua ad essere quella originaria.
pubblica su facebook

