Cass. sez. VI/1 ordinanza 24 dicembre 2014 n. 27386 - quando si ha riconciliazione coniugale?

Ai sensi dell’art. 157 c.c. «coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione».

AL riguardo la VI/1 Sezione della Corte di Cassazione, ordinanza 24 dicembre 2014 n. 27386, ribadisce che la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile sulla base delle occasionali esigenze abitative del marito separato, una volta uscito dal carcere.

E ciò in quanto, ricorda la sentenza: «nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell'azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità. Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda di riavvicinamento coniugale concretatosi nel semplice ripristino della convivenza per un limitato periodo di tempo in conseguenza dello stato di detenzione domiciliare del marito» (così Cass. 1227/2000).

In altri termini: - affinché si producano gli effetti della riconciliazione non è sufficiente la dichiarazione dei coniugi di volersi riconciliare, ma occorre anche che venga ripristinata la comunione materiale e spirituale dei coniugi (Cass. 19535/2014; Cass. 4161/2001; Cass. 3744/2001), in una situazione di convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali (Cass. 11523/1990; Cass. 2948/1983). Pertanto non sono sufficienti né la mera ripresa della coabitazione (Cass. 3323/2000), né occasionali rapporti sessuali (Cass. 2058/1983) o personali (Cass. 574/1982)

Sempre sul punto Cass. 12314/2007, secondo cui l'elemento oggettivo del ripristino della coabitazione tra i coniugi, è potenzialmente idoneo a fondare, nel giudice, il positivo convincimento circa l'avvenuta riconciliazione. Da ciò discende che spetterà al coniuge interessato a negarla dimostrare che il nuovo assetto posto in essere era, per intercorsi accordi tra le parti o per le modalità di vita familiare sotto lo stesso tetto, tale da non integrare una ripresa della convivenza, e quindi tale da non poter essere configurato come evento riconciliativo  ().

 

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