Cass. sez. VI/1, ordinanza 9 febbraio 2015 n. 2445 - la sola documentazione fiscale non è sufficiente per deciderne l'ammontare dell'assegno di mantenimento
Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, addebitandola al marito; gli imponeva l’obbligo di versare un contributo per il mantenimento alla moglie e del figlio co-affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la madre. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dal marito, respingeva la domanda di addebito e riduceva il contributo per il mantenimento della moglie. Proponeva ricorso per Cassazione la moglie.
La Corte, con ordinanza 9 febbraio 2015 n. 2445, accoglieva i primi tre motivi, ritenendo che la sentenza di II^ grado: - aveva erroneamente attribuito all’assegnazione della casa familiare in comproprietà dei coniugi il valore di componente del mantenimento; - aveva omesso di considerare la percezione di redditi ulteriori da parte del marito, il suo tenore di vita dopo la separazione e la consistenza del suo patrimonio; - aveva ritenuto di doversi basare nella stima del reddito sulla sola documentazione prodotta, senza motivare in ordine alla mancata disposizione di indagini patrimoniali; - aveva smentito alcuni principi da ritenere fermi nella giurisprudenza di legittimità e cioè che:
1) il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è prevista dall’art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento, ma ha lo scopo di garantire ai figli minori o non autosufficienti economicamente la continuità dell’habitat familiare.
2) la misura dell’assegno di mantenimento va quantificata valutando non solo i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze da individuare in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
3) a tal fine ill giudice deve avere quale indispensabile elemento di riferimento il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso della convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato.
4) Per fare ciò, il giudice non si deve limitare a considerare la documentazione fiscale prodotta, ma deve tener presente anche degli altri elementi di carattere economico.
5) A tal fine il Giudice può discrezionalmente disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria (l’eventuale omissione di motivazione sul punto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure implicitamente, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti).
Per le suesposte ragioni ragioni, la Cassazione accoglieva i primi motivi di ricorso, cassava il provvedimento impugnato e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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