Cass. Sez. VI/3, con ordinanza 5 novembre 2014 n. 23526: le comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC incidono sulla decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 326 c.p.c.?
L'art. 45, lett. b, D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.8.2014, n. 114, prevede, a carico della cancelleria, l'onere di dare notizia alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza, mediante biglietto contenente «il testo integrale della sentenza», e non più il solo «dispositivo» della stessa.
La disposizione si raccorda con la modifica già apportata dall'art. 16, lett. b e c, D.L. 18.10.2012, n. 179 all'art. 45 disp. att., norma generale riguardante ogni tipo di provvedimento giudiziario. Attraverso detta modifica il Legislatore ha proseguito sulla via della c.d. dematerializzazione del processo civile: ex art. 52, D.L. 24.6.2014, n. 90 «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possono infatti estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Pronunciando sul punto, la sezione VI/3della della Corte di Cassazione, con ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526, afferma che la comunicazione digitale della sentenza, anche se nel testo integrale e non solo del suo dispositivo sulla base, non ha effetti sui termini di impugnazione la decorrenza del termine breve per impugnare il giudizio continua a decorrere dall'atto di impulso della controparte, così come previsto dall’art. 326 c.p.c..
Con l’occasione l'ordinanza chiarisce anche che la nuova versione dell'articolo 133 c.p.c. non ha però abrogato quelle numerose norme speciali, di deroga al regime ordinario, che ancorano la decorrenza del termine breve alla mera comunicazione della cancelleria del provvedimento da impugnare; e cioè:
1) il regolamento di competenza ex art. 47 cpv. c.p.c.;
2) le impugnazioni del pubblico ministero: penult. co. dell'art. 72 c.p.c.;
3) il reclamo avverso le ordinanze di estinzione dei processi di cognizione e di esecuzione: rispettivamente, art. 178, co. terzo, nonché art. 630, co. terzo, c.p.c.;
4) l'istanza di pronunzia di sentenza in caso di emissione di ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.: v. ult. co. di tale norma;
5) l'impugnazione del decreto di estinzione per rinuncia del giudizio di legittimità: art. 391, co. terzo, c.p.c.;
6) lo stesso ricorso per cassazione, avverso la sentenza su pregiudiziale questione di efficacia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi: v. art. 420-tó, co. secondo, c.p.c.;
7) il reclamo cautelare: art. 669-terdecies, co. primo, c.p.c.;
8) il reclamo camerale: art. 739, co. primo, c.p.c., quanto ai procedimenti camerali ed all'impugnazione della parte privata; art. 740 c.p.c., quanto alle impugnazioni del pubblico ministero;
9) il reclamo avverso il diniego di esecutorietà al lodo: art. 825, ult. co., c.p.c., quanto a quello nazionale.
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