Cass. Sez VI ordinanza interlocutoria del 3 maggio 2013 n. 10371: idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede di chi tale qualità spenda come parte in giudizio
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 3 maggio 2013 n. 10371, dubita dell'idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a provare la qualità di erede di chi tale qualità spenda come parte in giudizioAd avviso della Corte «l'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a sé favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di con¬troparte possono esonerare dallo onus probandi» (Cass. n. 17358 del 2010; Cass. n. 18856 del 2004; Cass. n. 12999 del 2003; Cass., S.U., n. 5167 del 2003).
Tale orientamento appare riferibile anche alla dichia¬razione sostitutiva di atto di notorietà, di cui alla legge n. 15 del 1968, ed ora agli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, essendosi esclusa la idoneità della detta dichiarazione a provare la qualità di erede (Cass. n. 6132 del 2008).
In particolare si è anche affermato che «l'atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di lega¬tario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamen¬te amministrativi, anche se nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l'atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure juris tantum, circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indi¬zio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto mancante la prova della legittimazione all'impugnazione in Capo agli appellanti, i quali, assumendo di avere la qualità di eredi della parte originaria, si erano limitati a produrre un atto notorio attestante l'avvenuto decesso di quest'ultima e la loro assenta qualità)» (Cass. n. 29830 del 2011).
Infatti, quanto a detta qualità, si è affermato che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'assenta qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria le¬gittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'o¬nere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti re¬sta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'e¬redità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la pro¬duzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coe¬rentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e 55 cod. civ.» (Cass. n. 13738 del 2005).
Altre pronunce sostengono invece che «in tema di successioni mortis causa, la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della di-chiarazione sostitutiva di atto di notorietà» (Cass. n. 15803 del 2009; Cass. n. 879 del 2012, in motivazione)
Nelle decisioni da ultimo citate non si rinviene una motivazione specifica sul punto, posto che la sentenza n. 879 del 2012 richiama la n. 15803 del 1999 e quest'ultima, in mo-tivazione, richiama a sua volta Cass. n. 10022 del 1997, la quale tuttavia contiene la affermazione, a sua volta mutuata da Cass. n. i del 1994, secondo cui la prova della qualità di erede può essere data, ad esempio, con la produzione del certificato di morte e della denuncia di successione o con atto notorio.
Per le suesposte ragioni gli atti sono stati rimessi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. per leggere la sentenza
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