Cassazione18334/12: disabili ed anziani, si all'ascensore. Anche nel condominio deve prevalere il principio di solidarietà
Anche nel condominio deve prevalere il principio di “solidarietà”.
Conseguentemente non si può vietare l'installazione di un ascensore che sia di aiuto ad anziani o a chi è affetto da disabilità sulla base del fatto che l'innovazione deturpa l'estetica del palazzo o perché la sua introduzione non è stata votata dai condomini all'unanimità.
La Cassazione chiede quindi i condomini di sacrificare, in nome dei diritti umani fondamentali, una parte dell'ampiezza delle scale per permettere l'installazione di un ascensore che consenta ai disabili, o agli anziani con mobilità ridotta, di "socializzare" e di muoversi senza incontrare ostacoli che possono diventare insuperabili per chi ha un handicap.
Questo anche se le persone interessate non sono proprietarie dell'immobile o non risiedono stabilmente nel palazzo (secondo un principio che si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale 167/99).
La solidarietà sociale che impone di rimuovere le barriere architettoniche, deve prevalere sull'estetica del villino Liberty.
Questi i principi espressi dalla Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 18334 dell’ottobre 2012, che ha accolto il ricorso di un condominio di La Spezia cui era stato intimato di rimuovere l'impianto di ascensore in quanto l'opera adottata si riteneva lesiva dei diritti dei condomini (tra l’altro, nelle scale non sarebbe potuta passare una barella di soccorso), rovinava l'estetica del palazzo e non era stata votata da tutti.
La Corte, appellandosi come detto al principio della “solidarietà condominiale”, ricorda:
- che nell'ottica della "coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all'applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici, sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese all'eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili";
-nell' "ormai superata concezione della radicale irrecuperabilità dei disabili, la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute" di anziani e disabili "sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione".
Per la Suprema Corte l'ordine di smontare l'ascensore va sospeso e l'unica valutazione che dovrà rifare la Corte d'Appello di Genova è solo quella per esaminare se ci sono ancora le condizioni per il passaggio di un'eventuale barella, altrimenti per la Cassazione non ci sono norme che possono vietare l'installazione di mezzi che facilitano la vita dei disabili.
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