Cassazione 10235/13 Spese, in caso di vendita dell'unità immobiliare, a carico di chi è proprietario quando l'assemblea decide

La Corte di Cassazione che, con sentenza 10235/13: - distingue tra le obbligazioni "propter rem" (decise dall'amministratore in quanto necessarie) e quelle "volontarie" (approvate dall'assemblea); - ricorda che le obbligazioni dei condomini nei confronti di terzi e del condominio sono da considerare obbligazioni "propter rem", cioè a dire sono collegate all'essere proprietari del bene; - afferma che dalle predette considerazioni deriva che, in caso di manutenzione:

-     le spese approvate, in via di consuntivo o ratifica dell'operato dell'amministratore, devono essere annoverate tra le obbligazioni "propter rem" (la delibera, in questo caso, ha natura meramente dichiarativa); l'obbligazione sorge immediatamente quando la necessità manutentiva si manifesta; e l'assemblea condominiale non fa altro che rendere concreto l'obbligo che è già sorto in precedenza e che rimane a carico di chi era condomino al tempo in cui l'opera manutentiva si è resa necessaria;

-      invece, le delibere relative alle innovazioni, stante il loro carattere preventivo e volontario, hanno natura costitutiva, per cui l'obbligazione sorge al momento dell'approvazione della spesa. Inoltre, la pronuncia 10235 del 2013 espressamente estende il principio affermato dalla sentenza 24654/2010 ai lavori straordinari, non circoscrivendolo alle sole innovazioni.

     In questo caso deve sostenere le spese straordinarie chi è proprietario nel momento in cui queste sono approvate dall'assemblea e non quando, in precedenza, sono diventate necessarie.

La legge di riforma del condominio (legge 220/2012), in vigore dal 18 giugno, ha disposto l'obbligo di preventiva escussione dei condomini morosi ma, al contempo, ammette la possibilità di rivolgersi agli altri (non morosi) in caso di esecuzione infruttuosa, di fatto reintroducendo la solidarietà generalizzata.

Dovrebbe quindi così definirsi il capitolo relativo alle obbligazioni.

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