Cassazione 10 aprile 2012 n. 5694: in quali casi il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile
Afferma la Corte di Cassazione, II^ sezione, con sentenza 10 aprile 2012 n°5694:
- che nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi, appartenenti a diverse comunioni (come appunto nella fattispecie), è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultare da una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avverso la domanda di divisione unitaria, ma deve materializzarsi in uno specifico ed apposito negozio giuridico, da cui possa evincersi in modo inequivocabile tale comune volontà (Cass. 5-5-1992 n. 5798; Cass. 6-2-2009 n. 3029);
- che non costituisce invece un elemento ostativo allo scioglimento della comunione sussistente tra gli eredi il fatto che si sia in presenza di una divisione parziale, considerato che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, ed è possibile una divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.
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