Cassazione 10 febbraio 2015 n°580 - assegno divorzile alla moglie che non trova lavoro e che nel corso del matrimonio si è dedicata alla famiglia trascurando l'attività professionale
Lo afferma la sesta sezione delle Corte di Cassazione, con ordinanza 10 febbraio 2015 n. 2580, richiamandosi  a consolidata giurisprudenza, secondo cui lâassegno divorzile per il coniuge, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e, tuttavia,
La Corte ha altresì precisato che gli assegni di separazione e divorzio sono del tutto distinti ed autonomi per caratteri, funzioni, finalità (al riguardo, tra le altre, Cass., n° 18433 del 2010), tanto più in caso di separazione consensuale, come effetto dell'accordo delle parti.
Nel caso di specie, peraltro, nessuna colpa era imputabile alla donna, dottore commercialista, per non essere riuscita a trovare unâoccupazione dopo la separazione, dato che durante il matrimonio aveva ridotto molto la sua attività per dedicarsi alla cura della famiglia; e successivamente aveva tentato di recuperare, adattandosi a svolgere anche il lavoro di cassiera. Era venuta meno, in seguito anche la possibilità di una collaborazione autonoma, non essendo la donna aggiornata in relazione sopravvenute normative e per problemi familiari e psicologici.
Di qui il rigetto del ricorso proposto dal marito.
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Cassazione 10 febbraio 2015 n°580 - Sezione VI/1 â Rel. CI dott. Dogliotti
â¦. In un procedimento di divorzio tra DM e PA, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 25/09/2012, riformava la sentenza del Tribunale di Pesaro emessa in data 2/2/2012, determinando l'assegno per la moglie in euro 2.000,00 mensili e quello per le due figlie in euro 1.500,00 per ciascuna. Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria per l'udienza. Resiste con controricorso la moglie.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010). Va altresì precisato che gli assegni di separazione e divorzio sono del tutto distinti ed autonomi per caratteri, funzioni, finalità (al riguardo, tra le altre, Cass., n° 18433 del 2010), tanto più in caso di separazione consensuale, come effetto dell'accordo delle parti.
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
La memoria del ricorrente nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso, peraltro infondato.
Diversamente da quanto afferma il ricorrente, nessuna colpa si può ravvisare - come chiarisce la Corte d'Appello - nell'impossibilità della moglie, dottore commercialista, di trovare lavoro. Precisa la sentenza impugnata che, durante la convivenza matrimoniale) essa aveva ridotto notevolmente la propria attività ; cercò di recuperare dopo la separazione, ma senza successo; lavorò per qualche tempo presumibilmente come cassiera in un esercizio commerciale; una teste ha affermato di aver offerto alla donna una possibilità di collaborazione autonoma, venuta meno, in quanto la stessa non era aggiornata in relazione a sopravvenute normative e per problemi familiari e psicologici.
Il Giudice giustifica altresì la decorrenza dell'assegno dalla domanda, precisando l'assoluta inidoneità dell'assegno di separazione a consentire alla moglie di mantenere il tenore di vita della convivenza matrimoniale, e considerando altresì la notevolissima disparità delle condizioni economiche delle parti.
Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in E. 4.600,00 di cui E. 100 per esborsi , oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
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