Cassazione 11 luglio 2013 n. 17199 - è obiettivo solo tendenziale la conservazione del tenore di vita nell'ambito del giudizio di separazione
Tali effetti sono stati considerati anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, al secondo comma dell'art. 156 cit., ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
In proposito il giudice del merito, cui spetta valutare le circostanze di fatto, non è obbligato a considerare «tutti i parametri individuati dalla giurisprudenza con riguardo all'art. 156 c.c., risultando invece sufficiente che egli dia un'adeguata giustificazione dell'esigenza di ripristinare l'equilibrio tra le posizioni economiche delle parti, sulla base di un esame comparativo dei loro redditi e delle loro sostanze, nonché del tenore di vita goduto dal nucleo familiare nel corso della convivenza».
Quanto alla decorrenza dell'assegno.
In caso di modifica dell'importo tra il giudizio di primo e secondno grado, il nuovo importo deve decorrenre dalla data della decisione di primo grado, in applicazione del principio per cui «un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio».
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