Cassazione 12 marzo 2013 6086: niente risarcimento del danno senza specifica prova
Sottolinea la Corte di Cassazione, con sentenza 12 marzo 2013 6086 che l'attore, il quale abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte.
Può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.
Ed, inoltre, il danno in re ipsa subìto dal proprietario sul presupposto della utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, pur costituendo oggetto di una presunzione juris tantum, non va riconosciuto quando risulti accertato che il domino si sia intenzionalmente e per lungo periodo disinteressato dell'immobile o abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
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