Cassazione 15 marzo 2013, n. 6645 - il minore non deve essere ascoltato nell'ambito della causa di affidamento se ciò lo espone a un negativo coinvolgimento emotivo

La prima sezione della Corte di cassazione, con la sentenza 15 marzo 2013 n. 6645, ha respinto il ricorso di una madre contro la decisione della Corte d’appello di Potenza che aveva confermato la sospensione della potestà genitoriale sul figlio minore, confermando l’affidamento in via esclusiva al padre e disponendo che quest’ultimo accompagnasse il figlio dalla madre a farle visita per tre volte l’anno. E ciò in quanto la madre, in violazione delle  prescrizioni del Giudice, non aveva seguito il percorso terapeutico presso i servizi sociali, non aveva versato l’assegno mensile per il mantenimento del figlio, non aveva rispettato neanche il regime delle visite.

La prima sezione civile ha confermato la decisione della Corte secondo grado, avuto riguardo, innanzitutto,  allo stato del bambino,  le cui condizioni erano decisamente migliorate dopo il suo collocamento presso il padre, fatto documentato anche dal dirigente scolastico e dai sanitari Asl.

La Corte di Cassazione ha conseguentemente ritenuta inopportuna l’audizione del bambino richiesta dalla madre, dato che il diniego di ascolto del minore, statuito dalla Corte di Appello, si era ineccepibilmente fondato sulla valutazione dell’età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dallo stesso, quali emersi dal richiamato contesto delle risultanze processuali, anche documentali e, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell’interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto a presumibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nella controversia che vedeva contrapposti i genitori.

In altri termini: - nell'ambito della causa di affidamento il minore non può essere ascoltato se questo lo espone a un negativo coinvolgimento emotivo; il diniego di ascolto si deve fondare sulla valutazione dell’età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dal bambino; soprattutto, il giudice non può esporre il bambino a un ulteriore e negativo coinvolgimento emotivo nella controversia tra i genitori.

Alla ricorrente le spese di giudizio.

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