Cassazione 20 giugno 2012, n. 10174: i genitori devono previamente condividere la scelta della scuola e delle spese straordinarie per i figli
Il caso in esame
una madre decide, di sua iniziativa (come spesso accade), di iscrivere la figlia minore ad una scuola privata, senza previamente concordare con il marito detta sua decisione, ma pretendendo però il rimborso del costo della retta scolastica e di tutte le spese sostenute: libri, divese ecc.... Il coniuge, non avendo assolutamente gradito la decisione, si rifiuta di rimborsare dette spese. Segue la richiesta di un decreto ingiuntivo da parte della donna.
Il Tribunale però, in sede di opposizione, revoca il decreto ingiuntivo, addebitando al marito solo una parte delle spese sostenute dalla madre. La madre ricorre allora in appello e poi in Cassazione ma senza troppo successo.
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