Cassazione 20 giugno 2012, n. 10174: i genitori devono previamente condividere la scelta della scuola e delle spese straordinarie per i figli

Il caso in esame

una madre decide, di sua iniziativa (come spesso accade),  di iscrivere la figlia minore ad una scuola privata, senza previamente concordare con il marito detta sua decisione, ma pretendendo però il rimborso del costo della retta scolastica e di tutte le spese sostenute: libri, divese ecc.... Il coniuge, non  avendo assolutamente gradito la decisione,  si rifiuta di rimborsare dette spese. Segue la richiesta di un decreto ingiuntivo da parte della donna. 

Il Tribunale però, in sede di opposizione,  revoca il decreto ingiuntivo, addebitando al marito solo una parte delle spese sostenute dalla madre. La madre ricorre allora in appello e poi in Cassazione ma senza troppo successo.

La Corte di Cassazione, con sentenza 20 giugno 2012, n. 10174, afferma che la nuova formulazione dell'art. 155 cod. civ. nel ribadire la necessità che le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo tra i genitori, inquadra tale esigenza in una disciplina improntata alla riaffermazione dei principio di pari responsabilità di questi ultimi nella cura, nell'educazione e nell'istruzione dei figli. Tale principio, valido anche per l'ipotesi in cui il giudice ritenga preferibile l'affidamento esclusivo, non può non ricevere un'applicazione particolarmente rigorosa nel caso di affidamento congiunto o condiviso, riducendosi altrimenti l'apporto di uno dei genitori ad una mera erogazione di denaro. 

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