Cassazione 20 marzo 2013, n. 7041: - figlio conteso tra genitori, la Cassazione dà ragione alla madre accusata di PAS

La prima sezione della Cassazione, con sentenza 20 marzo 2013 n. 7041, si esprime sul caso del piccolo Leonardo, bimbo conteso tra i genitori separati che nei mesi scorsi venne prelevato, in esecuzione di un provvedimento giudiziario della Corte di Appello di Venezia, dalle forze dell’ordine a scuola per essere affidato a una casa famiglia.

Nel suo ricorso, la madre del bambino aveva fatto proprie le perplessità del mondo accademico internazionale sulla esistenza della PAS, c.d. sindrome da alienazione parentale, che, invece, i giudici del merito, sulla base di una consulenza tecnica effettuata nel processo, avevano ritenuto centrale nel caso del piccolo Leonardo, caratterizzato da un «forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre» e un «ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre».

La prima sezione della suprema Corte ha censurato la decisione della Corte di Appello di Venezia in considerazione del fatto che le critiche espresse dalla difesa della madre non erano state esaminate nel provvedimento impugnato  «così violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto a esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione».

Altro principio «disatteso e non meno importante» nel decreto della Corte d’appello di Venezia, riguarda, rilevano i giudici di piazza Cavour, «la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale». Infatti, si legge nella decisione «il rilievo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici». Di certo, conclude la Cassazione, «non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare».

La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la decisione rinviando la causa alla Corte d’appello di Brescia per un nuovo esame del caso.

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