Cassazione 21 marzo 2013 n. 7128 - il risarcimento del danno va riconosciuto anche in favore della fidanzata di uno operaio caduto nel vano ascensore

Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito riconosciuto anche in favore della convivente more uxorio del danneggiato, qualora risulti comprovata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale.

Lo afferma la terza sezione della Corte di Cassazione – sentenza 21 marzo 2013 n. 7128 - pronunciando sul caso di un infortunio occorso ad un operaio durante l’esecuzione di opere edili.

Secondo i Giudici di legittimità il riferimento fatto ai “prossimi congiunti” della vittima quali soggetti danneggiati deve oggi essere inteso nel senso che, “in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno ed a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”. Per convivenza, quindi, deve intendersi non solo la coabitazione ma anche uno stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. In particolare, si ritiene che i riferimenti costituzionali non siano gli artt. 29 e 30 della Costituzione, sì che detto legame debba essere necessariamente strutturato come un rapporto di coniugio, ed a questo debba somigliare (così intendendosi parzialmente superato quanto affermato da Cass. n. 8976/05), quanto piuttosto l’art. 2 della Costituzione, che attribuisce rilevanza costituzionale alla sfera relazionale della persona, in quanto tale. Inoltre - secondo la sentenza – “se trattasi di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che, a prescindere da un rapporto di convivenza attuale al momento dell’illecito, sia destinata ad evolversi, e, di fatto, si evolva, in epoca successiva all’illecito, in matrimonio, torna ad assumere rilevanza anche il menzionato art. 29 della Costituzione, inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ma anche del diritto del singolo a contrarre matrimonio ed a usufruire appieno dei diritti-doveri reciproci, inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della vita dell’individuo. Allorché il fatto lesivo limiti anche tale diritto, i danni che ne derivano ben possono essere ristorati ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.”.

In conclusione chi rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza delle lesioni gravissime subite dalla persona a cui è legato da relazione affettiva, “dovrà allegare e dimostrare l’esistenza e la natura di tale rapporto, ma anche la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, che assuma rilevanza in ragione del momento di verificazione dell’illecito”.

 

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