Cassazione 23 maggio 2013 n. 12764 - negato il mantenimento alla moglie titolare di un cospicuo patrimonio che le consentiva di mantenere lo stesso alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

La Corte di Cassazione, con sentenza 23 maggio 2013 n. 12764,  respinge il ricorso di una donna di sessantatré anni avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, riformando la decisione di primo grado,  aveva revocato l’assegno di mantenimento in suo favore (€ 2.500,00  al mese).

Sottolinea la Cassazione che le condizioni economiche patrimoniali della ricorrente erano del tutto adeguate a consentirle il livello di benessere già caratterizzante la convivenza coniugale, con conseguente irrilevanza dell’accertamento giudiziale concernente la consistenza economico patrimoniale dell’altro coniuge.

 La decisione di revocare il mantenimento disposto in favore della ricorrente in sede di separazione doveva quindi ritenersi perfettamente in linea con la specifica funzione che l’art. 156 c.c. attribuisce all’assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario, che è quella di garantire un tenore di vita pari od almeno simile a quello goduto in costanza di matrimonio. Nella suddetta prospettiva il giudice di merito deve innanzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli consentano di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell’assegno e, in caso negativo, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In questo senso il diritto alla corresponsione dell’assegno rinviene il proprio fondamento giustificativo nell’esigenza di cercare un riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle parti, di modo che entrambi i coniugi possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

 

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