Cassazione 24 ottobre 2012 n°18188 - il ricorso per la modifica del contributo per il mantenimento del figlio naturale deve essere presentato al giudice che ha emesso il relativo provvedimento.

Il Tribunale di Messina declinava la propria incompetenza, attribuita al Tribunale di Milano, in merito al ricorso proposto in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Catania, da un padre al fine di ottenere la modifica del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio naturale con sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania n.

Il padre quindi proponeva ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di Milano, ma il Presidente della Sezione 9 civile, qualificata la richiesta come domanda proposta ex dell'art. 148 c.c., comma 2, la dichiarava inammissibile, ai sensi del successivo quinto comma, in quanto proposta con citazione e non con ricorso.

Pronunciando su reclamo proposto dal padre il Tribunale di Milano lo dichiarava inammissibile, affermando che il provvedimento, così come qualificato dal presidente del Tribunale, non fosse impugnabile mediante reclamo, e rilevando altresì l'inammissibilità della domanda per come proposta.

Non per vinto, il padre ricorre in Cassazione, ma senza successo,

La Cassazione, con sentenza 24 ottobre 2012 n°18188, ritiene che parte ricorrente abbia ignorato il principio dell’apparenza, secondo cui, «ai fini dell’accertamento dell’impugnazione esperibile, è necessario fare riferimento alla qualificazione dell’azione che sia stata espressamente data dal giudice che ha emesso il provvedimento, potendo subentrare la qualificazione del giudice dell’impugnazione solo nel caso di qualificazione da parte del primo giudice omessa, apparente o generica».

Certamente, il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del provvedimento presidenziale, attribuendola al giudice ad quem.

Tuttavia – secondo i giudici di legittimità - la questione è diversa, poichè si trattava di contestare il profilo dell'inammissibilità del reclamo, per essere stato il ricorso in riassunzione qualificato - in virtù della scelta del rito camerale operata dal D.P. e sulla base di considerazioni la cui fondatezza o meno in questa sede non rileva - dal giudice "a quo" come domanda proposta ai sensi dell'art. 148 c.c., comma 2.

Sotto tale profilo «non può omettersi di rilevare che l'ordinanza impugnata, al punto 3, fa esplicito riferimento alla qualificazione operata dal presidente del tribunale nei termini sopra esposti, e, quindi, al successivo punto 6, richiamata la previsione di cui all'art. 148 c.c., commi 3 e 4, con riferimento alla forma di impugnazione prevista avverso il decreto del Presidente del Tribunale, afferma che "appare del tutto inammissibile l'attuale ricorso, definito dai difensori del ricorrente come un non meglio precisato reclamo, senza, significativamente, nessun richiamo a una norma processuale che preveda l'ammissibilità di tale forma di impugnazione; tale reclamo non può certo essere qualificato come opposizione ex art. 148 c.c., commi 3 e 4 perchè mancante di tutti gli elementi essenziali previsti per l'atto di citazione»

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