Cassazione 28 maggio 2009, n. 12551 - prestiti tra coniugi non restituibili, è vita familiare

 

I prestiti tra marito e moglie non sono restituibili. Anzi, nello spirito del mutuo soccorso proprio del matrimonio dovrebbero rimanere "nella riservatezza della vita familiare".

 

Così si esprime la Cassazione che, con sentenza Cassazione 28 maggio 2009, n. 12551,   boccia il ricorso di una moglie separata, che aveva portato l'ex maritoin Tribunale , per ottenere la restituzione di una somma di circa € 19.000,00, frutto, a suo dire, di un prestito "per il mutuo aperto nel corso del matrimonio per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito".

Ad avviso della Corte, i prestiti tra coniugi che avvengono nel corso del matrimonio fanno parte del mutuo soccorso che dovrebbe esserci tra marito e moglie, dunque "la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare".

Viene dunque negata la tutela giudiziaria, perció a fronte di un eventuale e spontaneo adempimento dell´obbligato, anche quest´ultimo non potrebbe chiedere la restituzione.

Nota bene:

l’art. 192 c.c.  prevede espressamente al comma 3° che: “ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune' e, quindi, che i prestiti fatti al coniuge nell´interesse della famiglia, attingendo alle proprie risorse patrimoniali, siano restituibili e che tali rimborsi e restituzioni si effettuino al momento dello scioglimento della comunione

 

Cassazione 28 maggio 2009, n. 12551 III^ Sezione

In fatto e diritto

Il Tribunale di Pordenone con sentenza del 16 luglio 2002 rigettava la domanda proposta da …. nei confronti del coniuge separato …. per ottenerne il pagamento della somma di L. 38.000.000 in restituzione del mutuo erogatogli, in costanza di matrimonio, per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Trieste con la sentenza 31 maggio 2004. Per la cassazione di tale sentenza … ha proposto ricorso con tre motivi.  Ha resistito …. con controricorso. Il P.G. ai sensi dell'art. 375 c.p.c. ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato. Ciò posto, il ricorso è manifestamente infondato.

 Ed invero quanto al primo motivo - col quale la ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2725 c.c. in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.", lamentando che la Corte territoriale "ha ritenuto di fondare la decisione su un unico e assorbente motivo, cioè la mancanza di prova scritta del mutuo o prestito d'uso", "come dire pertanto che per il mutuo si richiede la forma scritta ad probationem" - e al secondo connesso motivo - col quale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo la sussistenza di indizi relativi al prestito di denaro fatto al marito per pagare i lavori di ristrutturazione della casa coniugale e per ripianare i debiti dell'azienda agricola - si osserva (una volta ritenuta, a confutazione dell'opposta eccezione, l'ammissibilità del ricorso per cassazione, posto che la procura a margine di esso forma un tutt'unico con lo stesso, prescindendosi quindi dalle espressioni usate o meno) che la Corte triestina non ha fondato la sua decisione sulla sola mancanza di prova scritta del mutuo. Ha rilevato che il contratto di mutuo è "rimasto del tutto indimostrato", evidenziando al riguardo, infatti, che l'assunto dell'attrice non era dimostrato da prova scritta, ma neppure dalla prova testimoniale esperita; i testimoni - ha osservato - "non hanno provato nulla per non aver appreso nulla per scienza diretta, ma solo de relato e da una fonte unica rappresentata da …".

Come rileva del resto la stessa parte ricorrente, la testimonianza de relato "può costituire elemento di convincimento se suffragato da altri elementi acquisiti nel giudizio o anche da altra circostanza oggettiva o soggettiva ad essa estranea", senonché, nella specie, il giudice di merito a quo, nel suo discrezionale apprezzamento, ha evidentemente escluso la sussistenza di altri elementi o circostanze, in particolare non ha considerato tali, come invece avrebbe voluto parte ricorrente, la documentazione prodotta dalla stessa, né il fatto che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, né che i lavori di ristrutturazione della casa coniugale sono stati effettivamente eseguiti. Pertanto il controllo del giudice di legittimità non può che riguardare la congruità della motivazione fornita, quale in effetti sussistente nella specie.

In ordine, infine, al terzo motivo - col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 255 c.p.c. relativamente alla mancata escussione in appello del teste …, ammesso e regolarmente citato in primo grado - la Corte d'appello con giudizio di merito ha rilevato che nel caso in esame non vi era stata richiesta di rinvio per sentire il teste non comparso, con giustificazione di sostegno o altro che potesse lumeggiarne la mancata escussione e presenza, formulandosi, perciò, con la richiesta di escussione del suddetto teste contenuta nell'atto di appello la riproposizione dello stesso teste sugli stessi fatti, in contrasto con il principio dell'unicità della prova. La ricorrente, d'altro canto, omette di dimostrare nel ricorso la decisività della testimonianza non assunta, riportando testualmente le circostanze sulle quali il teste avrebbe dovuto deporre (v. in tal senso Cass. n. 16997/2002).  Il ricorso va dunque rigettato. Compensate le spese del presente giudizio per giusti motivi, correlati alla particolarità della fattispecie all'esame.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

 

 

 

 

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