Cassazione 2 luglio 2013, n.16559: litisconsorzio necessario fra coniugi in comunione legale e risoluzione del contratto
Qui di seguiti gli interessandti principi esposti dalla II^ Sezione della Corte di Cassazione, con setenza 2 luglio 2013, n.16559, in punto di litisconsorzio necessario trai coniugi e comunione legale:
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto (Cass. Sez. Un. 23-4-2009 n. 9660; Cass. Sez. Un. 22-4-2010 n.9523; Cass. 29-1-2013 n. 2082).
Pertanto, per stabilire se, nell'ipotesi in cui l'atto acquisitivo o l'atto di alienazione sia stato concluso da uno solo dei coniugi, sia necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, deve valutarsi se la decisione richiesta incida direttamente sull'atto oppure sul diritto. Nel primo caso, i soggetti legittimati a partecipare al giudizio vanno individuati in base al contenuto dell'atto, e, quindi, nei soggetti che hanno partecipato alla conclusione del contratto di alienazione del bene immobile, anche se tale contratto ha generato un rapporto, di cui è divenuto per legge contitolare il coniuge in regime di comunione dei beni, rimasto estraneo alla sua stipulazione.
Tale soggetto, infatti, non può ritenersi litisconsorte necessario in un giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia dell'atto soltanto perché in virtù degli effetti dell'atto stesso è divenuto parte del rapporto che ne è derivato, rimanendo pur sempre detto rapporto condizionato, quanto alla sua nascita ed alla sua conservazione da parte del coniuge in comunione legale, dalla esistenza o meno dei requisiti di validità o dai limiti di efficacia dell'atto al quale il medesimo è rimasto estraneo.
Al contrario, nel caso in cui l'azione esercitata incida direttamente e immediatamente sul diritto derivato dall'atto stipulato da uno solo dei coniugi in comunione legale, sussiste l'esigenza del litisconsorzio nei confronti dell'altro coniuge.
Alla luce degli enunciati principi, la Corte ha concluso che, in riferimento all'azione di risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita, promossa dall'alienante nei confronti dell'acquirente, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, osservando, al riguardo, che l'azione in parola, essendo destinata, sia pure per un fatto sopravvenuto, a travolgere ogni effetto del contratto, incide direttamente su tale atto e non sui diritti che da esso sono sorti anche in favore del coniuge non stipulante.
In essa, infatti, non si controverte sul diritto di proprietà derivato dal contratto nella sfera giuridica di entrambi i coniugi e sul bene in sé, bensì sul comportamento inadempiente del soggetto che ha stipulato l'atto, pur avendo l'accoglimento della domanda ripercussioni sul permanere dell'effetto traslativo della proprietà prodottosi anche in favore del coniuge in comunione rimasto estraneo alla formazione del contratto: quest'ultimo, così come ha visto ope legis estendere nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c., gli effetti dell'atto traslativo, pur non avendo preso parte alla sua stipulazione, allo stesso modo deve subire gli effetti connessi alla pronuncia di risoluzione, destinata a travolgere l'atto nella sua interezza, e non solo per la parte spettante in proprietà all'effettivo contraente.
Per le ragioni esposte, infatti, il trasferimento automatico alla comunione, ex art. 177 lett. a) c.c., dell'immobile acquistato individualmente da uno dei coniugi durante il matrimonio, rimaneva condizionato, quanto alla sua nascita ed alla sua conservazione, dalla sussistenza delle condizioni di validità ed efficacia dell'atto di acquisto posto in essere dal coniuge contraente con il terzo; sicché unico legittimato a stare in giudizio, in relazione alla domanda di risoluzione contrattuale avente ad oggetto l'immobile in questione, era il cponiuge che aveva stipulato l'atto di compravendita.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata.
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