Cassazione 30 gennaio 2013 n. 2187 in punto di assegno di mantenimento della moglie e disparità reddituale fra coniugi

L’assegno di mantenimento è dovuto quando il coniuge separato non abbia i  mezzi per mantenere il tenore di vita matrimoniale, al quale l’ammontare dell’assegno va poi parametrato. L’indicazione di tale tenore, può essere assunta l’attuale disparità reddituale delle parti. La differenza reddituale vale quindi quale indice del il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: se manca la prova del  tenore di vita, può farsi riferimento al patrimonio e ai redditi dei coniugi e su tale base  determinare l’assegno.

In applicazione di detti principi i Giudici di legittimità, con sentenza  30 gennaio 2013 n. 2187, hanno negato l’assegno di mantenimento in favore di una donna, che lavorava quale ‘banconiera’ presso un bar, con retribuzione mensile di circa 1.300 euro; risultava, inoltre titolare di azienda agricola, gestita anche con contributi regionali, utilizzati per l’acquisto di macchinari poi venduti per l’importo di 17.000 euro. Alla luce di tali condizioni economiche, era infatti evidente che la rinuncia all’abitazione e l’ospitalità gratuita presso terzi non era certo una scelta necessitata della donna, ma, al contrario, un’opzione sicuramente vantaggiosa, che permetteva a quest'ultima un risparmio di spese.

Nessun rilievo al fatto che il marito fosse proprietario esclusivo dell’immobile già adibito a casa coniugale, e titolare di un bar concesso in gestione a terzi e aiuto pizzaiolo.

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Non rileva al riguardo che il marito fosse proprietario esclusivo dell’immobile, già adibito a casa coniugale, e titolare di un bar concesso in gestione a terzi e aiuto pizzaiolo.

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