Cassazione 31 gennaio 2013 n. 2183 - Se il matrimonio è divenuto intollerabile, la separazione è un diritto, anche dopo 50 anni di matrimonio

Dal 1975, a seguito della riforma del diritto di famiglia, la separazione è stata svincolata dal presupposto della colpa di uno dei coniugi e consentita, invece, tutte le volte che "si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza" (art. 151 c.c. nel testo riformato).

Pertanto nel caso in cui il coniuge ritiene che tale limite sia stato superato, ha pieno diritto, anche dopo cinquant’anni di matrimonio, di chiedere la separazione e nessuna colpa per tale decisione gli può essere imputata, specie se ha maturato una condizione di disaffezione e distacco spirituale dall’altro, anche a causa delle continue umiliazioni e vessazioni subite (nella specie la moglie si era allontanata da casa, dopo una pregressa separazione,  ormai settantenne, in un’età in cui si ha piuttosto bisogno di stringersi ai propri cari per riceverne solidarietà morale e materiale: ciò era indice del fatto che l’infelicità della donna aveva ormai superato il limite della tollerabilità).

In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 31 gennaio 2013 n. 2183, ricordando che, già con la sentenza n. 3356 del 2007 la Corte aveva dato all’art. 151 c.c. una lettura aperta anche alla valorizzazione di "elementi di carattere soggettivo, costituendo la intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi".

Quindi il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito".

 

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