Cassazione 5 aprile 2012, n. 5525 e archivi storici online: diritto all'oblio.

Nel corso del 1993 un uomo politico rimane coinvolto in un giudizio penale.

Un giornale nazionale, all’epoca, ne dà notizia.

L'articolo rimane conservato nell'archivio online, senza che la notizia venga aggiornata con la successiva assoluzione del politico. Conseguentemente l’uomo promuove giudizio per sentir rettificare la notizia ovvero veder riconosciuto il c.d. diritto all'oblio.

La Corte di cassazione, con sentenza 5 aprile 2012 n°5525 afferma al riguardo:

- nel caso di trasferimento ex art. 11, comma primo, lett. b), D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico, il titolare dell'organo di informazione che, avvalendosi di un motore di ricerca, memorizza la medesima anche nella rete Internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il trattamento lecito, nonché a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento. Il tutto deve avvenire a tutela del diritto del soggetto i cui dati appartengono alla propria identità personale e morale nella sua proiezione sociale, nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno della rete internet ulteriori notizie concernenti il caso.

- Stante il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia, si rivela, dunque, necessaria la predisposizione di sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, con modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal Giudice di merito.

- La rettifica dei dati personali contenuti in archivi online di giornali è infatti finalizzata a restaurare l'ordine del sistema informativo alterato dalla notizia non corretta e perciò non vera. L'aggiornamento deve essere apportato in riferimento all'inserimento di notizie successive o nuove rispetto a quelle esistenti al momento del trattamento, ed è volto a ripristinare la completezza e quindi la verità della notizia, non più tale in ragione dell'evoluzione nel tempo della vicenda.

- A tale soggetto, invero, deve riconoscersi il relativo controllo a tutela della propria immagine sociale che, anche quando trattasi di notizia vera, e ancor più se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei dati, e se del caso, avuto riguardo alla finalità di conservazione nell'archivio ed all'interesse che la sottende, finanche alla relativa cancellazione.

- Il soggetto titolare dei dati personali oggetto di trattamento deve quindi ritenersi titolare del diritto all'oblio anche in caso di memorizzazione nella rete Internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e, cioè, titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione.

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