Cassazione 6 novembre 2012 n. 19112 - Sciopero del sesso per sette anni con il marito giustifica l'addebito (colpa) nella separazione

La moglie «per ben sette anni rifiuta qualsiasi rapporto sessuale» e «trascura del tutto la conduzione e la pulizia della casa, riducendola in condizioni invivibili». Tanto basta per addebitarle la separazione.

La Suprema Corte, con sentenza del 6 novembre 2012 n. 19112, ha ribadito che l’intimità sessuale deve valutarsi come «uno dei fini essenziali del matrimonio». Conseguentemente, il rifiuto del coniuge, «basato su una repulsione personale», deve essere considerato come «gravemente oltraggioso»; il comportamento tenuto dalla donna ha reso impossibile al coniuge «il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali» e ha impedito «l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato».

Ecco perché, sul fronte della separazione, la rottura deve essere addebitata alla persona, della coppia, che ha scelto di rifiutare le avances del coniuge. E ciò in quanto il dovere di ciascun coniuge di intrattenere una normale attività sessuale con l`altro, è espressione dell’obbligo di assistenza morale di cui all’art. 143 cod. civ. e rappresenta solo una sfaccettatura del reciproco dovere dei coniugi di far fronte ai bisogni dell`altro, inclusi quelli di natura sessuale.

Nello stesso senso Cass. 23 marzo 2005 n. 6276, secondo cui «in tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario rifiuto di un coniuge di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con l'altro, nella specie protrattosi per sette anni, costituisce offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili sul piano dell'equilibrio psicofisico, e - in quanto configura ed integra violazione del dovere di assistenza morale e materiale - giustifica l'addebito della separazione, senza che sia necessario procedere ad una valutazione comparativa con la condotta dell'altro coniuge».

 

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