Cassazione 6 novembre 2012 n. 19115: separazione tra coniugi e cointestazione del conto corrente - la documentazione in possesso della banca può far venir meno la presunzione di contitolarità in danno della moglie
La documentazione della banca attesta che il conto in questione era stato alimentato dal solo marito, mentre la moglie sottraeva ingenti somme all’insaputa del coniuge versandoli su conti di sua esclusiva pertinenza.
Ad avviso del ricorrente, la presunzione di contitolarità (art. 1298 c.c. II^ comma) potrebbe essere superata in presenza di risultanze di segno contrario.
La Cassazione, con sentenza 6 novembre 2012 n. 19115, concorda:
- - la presunzione di contitolarità dà luogo esclusivamente all’inversione dell’onere della prova e può essere superata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. E, a tal proposito, non pare che la Corte di Appello abbia esaminato e chiarito i dati tratti dalla documentazione bancaria, dei quali giustamente il ricorrente lamenta l’omessa valutazione.
- - deve poi ritenersi illegittima la qualificazione del versamento operato per aprire il conto in termini di donazione indiretta sia perchè esorbita dalla linea difensiva assunta dalla parte interessata, sia perchè non si rinviene in atti alcun elemento che faccia ravvisare in capo al marito l’animus donandi.
Per tali ragioni la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio.
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