Cassazione 7 maggio 2012, n. 6880: il Tribunale, anche se non è quello di residenza del beneficario, può legittimamente sostituire l'amministratore di sostegno

La Cassazione, sesta sezione, con la recente sentenza  7 maggio 2012 n. 6880 afferma quanto segue:

1)    l'ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola "rebus sic stantibus" e quindi, come espressamente prevede l'art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d'ufficio, in ogni tempo.

2)   Conseguentemente anche nell'ambito dell'esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verifichino contrasti tra l'amministratore e il beneficiario, tenere conto dell'interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l'esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale.

3)    Né, al riguardo, rileva il principio della perpetuatio iurisdictionis. E ciò in quanto in materia di volontaria giurisdizione, rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno.

4)    Né può assumere rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già aperta sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità.

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