Cassazione 9 luglio 2013 n. 1697 - legittimo licenziare la segretaria per motivi economici ed utilizzare in sua vece i praticanti dello Studio?

La Corte di Cassazione, con sentenza 9 luglio 2013 n. 1697 ritiene legittimo il licenziamento di una segretaria per motivi economici irrogato da uno studio professionale, a fronte dalla perdita di un  cliente particolarmente importante che aveva determinato la diminuzione del carico lavorativo dello Studio.

Ricordano i Giudici di legittimità, nella parte motiva della sentenza, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere “determinato non da una generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”.

Dalla decisione non emerge se, nel corso del giudizio, il datore di lavoro abbia dimostrato in che misura la perdita del cliente abbia negativamente influito nell’andamento economico dello studio professionale, adempiendo all’onere probatorio di dimostrare le reali esigenze produttivo-aziendali che rendono legittimo il licenziamento ex art.3 della legge 604/’66. Tuttavia,  a tutela del lavoro e del lavoratore, costante giurisprudenza ritiene che il recesso datoriale sia l’extrema ratio, giustificabile solo in virtù di situazioni economiche sfavorevoli, non occasionali, che incidano in modo decisivo sulla normale attività aziendale (e giammai legittimato esigenze di mero risparmio).

Un altro punto della sentenza non convince, laddove il Collegio reputa opportuna la soppressione del posto di lavoro in ragione dell’affidamento delle mansioni della segretaria ai praticanti di studio ….!

Sintetizzando:

-      al datore di lavoro di licenziare per giusti motivi la segretaria a causa della diminuzione dellgli incarichi lavorativi dello studio professionale;

-    legittima l’utilizzo dei praticanti di studio- più o meno pagati e/o rimborsati- come lavoratori subordinati in vece della segretaria!

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