Cassazione civile, sez. II^, sentenza n°28695 del 27 dicembre 2013: Non si può ricorrere alla notificazione ex art. 143 c.p.c. sulla base della sola mancanza di annotazioni anagrafiche.
La Corte di Cassazione, con sentenza n°28695 del 27 dicembre 2013, è tornata sull’annosa questione dell’eseguibilità della notificazione di un atto giudiziario secondo le modalità dettate dall’art. 143 c.p.c., prescindendo dalla mancanza di annotazioni anagrafiche e rimarcando la necessità di assicurare che il convenuto abbia conoscenza effettiva dell’atto.
La vicenda trae origine dalla notificazione, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., di un atto di citazione operata dall’attore-notificante, nonostante lo stesso avesse appreso che il convenuto si era trasferito in uno Stato estero. Ad avviso della Corte, infatti, si deve escludere “che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento, essendo invece necessario che l'attore effettui preventivamente ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza”.
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