Cassazione n. 17160/2012 â In quale caso si ha diritto al rimborso di spese per viaggi di cura non documentati?
La Cassazione riconosce, in caso di incidenti che abbiano causato gravi lesioni, al diritto ad essere risarciti per i viaggi di cura e per le spese mediche sostenute.
Precisa la Terza sezione civile, con sentenza n. 17160/2012, che "in tema di risarcimento del danno, il giudice davanti a lesioni personali di devastante entità che abbiano costretto il leso e i suoi familiari a ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi", e cioè applicando il principio di cui all'articolo 1226 c.c. (valutazione equitativa del danno) in base al quale "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
Ovviamente se i danni sono lievi non si può procedere alla valutazione equitativa dovendosi dimostrazione di tutte le voci di spesa.
Nel caso in esame un’automobilista campana chiedeva un risarcimento danni in seguito ad un incidente stradale causato da un altro automobilista che si era verificato il 14 ottobre '96. La donna, era già stata risarcita con circa € 9.000,00 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma non è riuscita ad ottenere in Cassazione un maggiore risarcimento, sua perché "le lesioni personali non erano di grave entità, sia perché erano stati "documentati i relativi esborsi".
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