Cassazione n. 19160 del novembre 2012: la scuola non è responsabile per incidenti sulle scale esterne
Cassazione n. 19160/12 è di diverso parere:
- l’assunto di parte ricorrente non è condivisibile perché «anticipa l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie»;
- «gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo allorché l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode».
Non c’è quindi responsabilità a carico del Ministero della pubblica istruzione.
Fintantoché l'alunno non è dentro l'edificio, la responsabilità è di chi accompagna i ragazzi.
E se la scala esterna è scivolosa e rotta, degli eventuali danni per la caduta potrebbe essere chiamato a ripondere il Comune, ma non il Ministero.
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