Cassazione penale n. 47500/12 - la suocera non ha diritto di abitare nella ex casa familiare dopo la separazione di fatto dei coniugi
La sig.ra Vincenza C., ormai novantenne, con la scusa di dovere assistere il figlio ricoverato in ospedale, si piazza, con armi e bagagli, nella ex casa coniugale, abitata dalla sola nuora Fernanda S., anche se suo figlio, ancora prima del giudizio del giudice civile, aveva abbandonato il nido coniugale trasferendosi da Chieti a Francavilla.
In primo grado la signora Vincenza viene condannata a sei mesi di reclusione in base al reato punito dall'art. 614 c.p. Pena ridotta a quattro mesi dalla Corte d'appello dell'Aquila, nell'aprile 2011.
Quasi del tutto inutile il ricorso della suocera in Cassazione.
La V^ Sezione della Corte di legittimità, con sentenza n. 47500/12, ha ritenuto che «nel caso in cui, all'esito di una separazione di fatto, uno dei coniugi abbia abbandonato l'abitazione familiare, trasferendosi a vivere altrove, l'unico titolare del diritto di esclusione dei terzi va individuato nel coniuge rimasto nell'abitazione familiare, con conseguente configurabilità del delitto di violazione di domicilio nei confronti di chi vi si introduce o vi si intrattiene contro la volontà espressa o tacita di quest'ultimo ovvero clandestinamente o con l'inganno, ivi compreso il coniuge trasferitosi a vivere altrove».
Cioè a dire: quando la coppia è separata di fatto e la suocera continua con ostinazione a rimanere nell'ormai ex casa coniugale, rischia una condanna per violazione di domicilio.
Unica consolazione per l'anziana suocera sarà la sospensione condizionale della pena. Le sarà concessa dalla Corte d'appello di Perugia nel prossimo giudizio.
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