Cass. pen. sez. VI^, sentenza n. 41192 del 03/10/2014: Commette reato il padre che regista le conversazioni figli con la sua ex
La Suprema Corte, con sentenza n. 41192 del 3 ottobre 2014, ha confermato la condanna per il reato di cognizione illecita di conversazioni telefoniche, ex art. 617 c.p., di un padre che aveva registrato le telefonate tra la moglie, da cui era separato, e i suoi figli.
Inutili le difese del ricorrente, ad avviso del quale non avrebbe potuto configurarsi il reato de quo a causa dell'immedesimazione tra padre e figli minori con riferimento all'espressione "altri soggetti" utilizzata dall'art. 617 c.p. o, in subordine, dovrebbero applicarsi le scriminanti di cui agli artt. 51 c.p. e 59, in quanto il padre avrebbe agito nel legittimo esercizio dei suoi poteri genitoriali “perchè fortemente preoccupato dall'influenza negativa esercitata dalla madre su di essi”.
In primis, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, ricorra indubbiamente il requisito espresso di tipicità del reato de quo, consistente nel fatto che la “conversazione intervenga tra persone diverse dall’agente”. Il mero fatto che il padre eserciti la responsabilità genitoriale sui figli, infatti, non equivale a privare questi ultimi del loro status di “soggetti autonomi”.
La Corte nega anche l’applicabilità delle scriminanti di cui agli artt. 51 c.p. e 59, co. 4, non aderendo alle tesi difensive del padre, secondo le quali tale condotta penalmente rilevante, sotto l’aspetto formale, sarebbe stata determinata dal legittimo esercizio dei poteri genitoriali.
Ad avviso della Corte, infatti, la configurazione in astratto di “un diritto/dovere del genitore di vigilare sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione”, non è idonea - ai sensi dell’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallo Stato italiano con la L. 27 maggio 1991, n. 176 - a giustificare qualsivogliai illecita intrusione da parte dei genitori nella sfera di riservatezza dei figli.
Occorre, a tal fine, che tale intrusione risulti in concreto necessaria “nell’ottica della tutela dell’interesse preminente del minore e non già di quello del genitore” e funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere genitoriale è conferito; circostanze non debitamente provate dal padre e correttamente escluse dalla Corte territoriale.
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