Cassazione, Sez. I, 30 marzo 2012 n. 5175: nullo il matrimonio contratto solo perché lei e in cinta di un figlio?

Due coniugi si  sposano solo perché lei aspettava un bambino e il marito aveva sì contratto matrimonio, ma “simulando”, ovvero con un contrasto tra la volontà di contrarre un matrimonio “sacramento” e in quanto tale indissolubile e la volontà manifestata esteriormente  con il si, con conseguente esclusione del vincolo dell’indissolubilità del matrimonio, così detta “riserva mentale”. Secondo il Canone 1101 del Codice di diritto canonico il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio, ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. Il matrimonio viene quindi dichiarato nullo nei tre gradi previsti per la declaratoria di nullità matrimoniale: Tribunale ecclesiastico diocesano, Tribunale Regionale e Tribunale della Segnatura apostolica. Si arriva alla delibazione. La Corte di Appello di Napoli dichiara l’esecutività della sentenza ecclesiastica

La moglie promuove ricorso per Cassazione, avverso tale decisione ma senza successo.

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2012 n. 5175 rigetta il ricorso, in quanto – a suo avviso - il giudice del merito si è attenuto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell’ indissolubilità “ex parte viri”, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati nella pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell’istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori. Tuttavia, essendo diversa la natura dei giudizi, quello ecclesiastico teso a accertare la “voluntas simulandi” unilaterale di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva, al giudice italiano non è precluso di provvedere a un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico».

Costituiscono ulteriori dati, che fanno presumere la consapevolezza, da parte della moglie, della riserva mentale del marito: «la durata breve (di appena dieci mesi) della convivenza matrimoniale tra le parti, culminata nell’abbandono del tetto coniugale da parte della convenuta e caratterizzata da incomprensioni e contrasti continui, verosimilmente dovuti a differenze caratteriali e di educazione ed a carenza di affetto sponsale, tali da renderne intollerabile la prosecuzione, come accertato nel giudizio di separazione tra i coniugi, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 14-7-2009, in assenza di alcun tentativo serio di conciliazione da parte dei medesimi ed, in particolare, della M. nel mentre conferma il fatto che la scelta matrimoniale fosse stata determinata dall’intento di riparare all’errore commesso (il concepimento del figlio), anche da parte della convenuta e non, invece, dall’intento della medesima di vivere con il C. per tutta la vita, costituisce un ulteriore dato, che fa presumere la consapevolezza, da parte sua, della riserva mentale di quest’ultimo».

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