Cassazione, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 17035 - soprelevazione che altera il decoro architettonico sul lastrico solare e prescrizione dei diritti dei condomini

Quasti i principi esposti da Cassazione, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 17035:

- i condomini si possano opporre a che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio elevi nuovi piani che alterino il decoro architettonico, sempre che non risulti altrimenti dal titolo, e tale diritto ben può essere esercitato anche dopo che la soprelevazione sia stata effettuata, con facoltà di domandare, in questa seconda ipotesi, la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno.

- Tuttavia è da rilevare che, stante il carattere dispositivo della norma e la posizione di diritto soggettivo dei condomini e del Condomino a far valere t'illegittimità della soprelevazione, l'azione intesa ad opporvisi si estingue per prescrizione ove nessuno dei titolari l'abbia esercitata per il tempo determinato dalla legge non potendo, ovviamente, far assurgere il diritto del condomino ad opporsi alla soprelevazione che pregiudichi l'aspetto architettonico dell'edificio, in mancanza di una espressa previsione legislativa, a diritto indisponibile, che si ha quando di esso il titolare non può privarsi con un proprio atto di volontà, e come tale imprescrittibile (in termini, v. Cass. 19 ottobre 1998 n. 10334).

- Nel caso di soprelevazione che altera il decoro architettonico - contrariamente a quanto avviene per l'ipotesi in cui le condizioni statiche dell'edificio non consentono la soprelevazione dacché in tal caso non vi è un limite all'esercizio del diritto di sopraelevare, ma manca il presupposto della sua stessa esistenza, sicché l'eventuale azione di accertamento negativo in quanto tendente a far valere l'inesistenza del diritto è imprescrittibile - il proprietario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello è titolare del diritto a sopraelevare ed i condomini ove intendano limitare tale diritto entro i confini del decoro o aspetto architettonico dell'intero immobile, possono opporsi, perché a loro volta titolari del diritto, spettante a ciascuno di loro quali comproprietari, a non vedere pregiudicata la caratteristica architettonica dell'immobile comune, ma l'opposizione deve avvenire nei termini della prescrizione ventennale.

- In sintesi, il diritto del proprietario esclusivo del lastrico solare ad elevare il "nuove fabbriche", riconosciutogli dall'art. 1127 c.c., trova la sua limitazione nel concorrente diritto dei condomini, in quanto tali, a non vedere turbate le linee architettoniche dell'edificio condominiale, sicché possono ottenere il rimedio della esecuzione in forma specifica mediante l'azione reale della restitutio in integrum a tutela della proprietà comune; ma se non esercitano tale azione nei limiti temporali entro i quali il proprietario della nuova fabbrica ha maturato il diritto a mantenerla e con la limitazione esistente del diritto altrui, l'opposizione, che è discrezionale, non può più proporsi. Nel caso, infatti, il diritto reale ad opporsi, concretandosi in una limitazione del diritto di proprietà altrui, non può che estinguersi, al pari delle servitù, per prescrizione ventennale in caso di mancato esercizio e, di contro, non possono non essere salvi gli effetti dell'usucapione in conseguenza del possesso dell'immobile conformemente alle modalità in cui lo si è esercitato per il tempo necessario all'acquisto.

per leggere la sentenza

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 30 ottobre 2012, n. 18667 - non serve la fattura dell'amministratore revocato per dimostrare che debba restituire al condominio il maggior compenso da lui indebitamente trattenuto

Cass 14 novembre 2012 n. 19939: l'esistenza del supercondominio può essere esclusa solo dal titolo o dal regolamento condominiale

Cass. 12 novembre 2012 n.19616: a carico del condominio lo sfiato dei termosifoni dei singoli condomini

Cass. 19 ottobre 2012 n. 18052: sull'interpretazione del regolamento condominiale e sulla differenza tra innovazioni e semplici modificazioni.

Cass. 10 ottobre 2012 n. 17268: gravi difetti dell'immobile imputabili al costruttore e responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.

Cassazione18334/12: disabili ed anziani, si all'ascensore. Anche nel condominio deve prevalere il principio di solidarietà

Cass. 28 settembre 2012, n. 16583 in punto di lastrico solare e art. 1126 c.c.

Cass 4 ottobre 2012 n. 16901: - ancora una decisione in ordine alla legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, in tema di azioni di carattere reale.

Cass. 25 settembre 2012 n.16306- in quali casi la canna fumaria che attraversa il muro perimetrale di un edificio in condominio può essere ritenuta di proprietà esclusiva di un solo condomino?

Cass. Civ. 11 maggio 2012 n. 7401: è responsabile l'amministratore del condominio per i maggiori costi sostenuti rispetto al preventivo di spesa deliberato in sede assembleare