Cassazione, sez. III^ Civile, 14 novembre 2012 n. 19991/12 si pronuncia in ordine al procedimento di rendiconto

Cassazione, sez. III^ Civile, 14 novembre 2012 n°19991/12 si pronuncia in ordine al procedimento di rendiconto, esponendo i seguenti principi:

- il rendiconto, disciplinato dagli artt. 263-265 cod. proc. civ., è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria: pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione od al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass., 28 febbraio 2007, n. 4765);

- la sottoscrizione di colui che renda il conto costituisce un requisito essenziale dello stesso (tuttavia la mancanza della firma non può essere denunciata per la prima volta in cassazione);

- l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo quando il mandatario abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all'individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, ai criteri di buona amministrazione (Cass., 23 novembre 2006, n. 24866).

- la mancata contestazione del rendiconto, comporta l’accettazione dello stesso. La disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 cod. proc. civ. e la relativa procedura sia stata prescelta dal giudice mediante l'adozione dei provvedimenti all'uopo occorrenti, poiché solo un rendimento del conto ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, laddove in ogni altra ipotesi il conto è soggetto agli apprezzamenti del giudice di merito come qualsiasi elemento indiziario di prova (Cass. 21 febbraio 2007, n. 4091).

 

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