Cassazione Sez. lavoro 3 luglio 2012, n. 11088: la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile esclude il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 3 luglio 2012, n. 11088, si esprime sulla questione del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge, affermando che «in tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un'unica soluzione, come consentito dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell'assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota»
Nota bene:
- dello stesso avviso della sentenza in esame Cass. n. 10458/02 n. 3635/12, il diritto del coniuge divorziato al trattamento di reversibilità sussiste solo nei casi in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti non abbiano convenuto la corresponsione di un capitale una tantum ma quella di un assegno periodico del quale il detto coniuge ancora benefici al momento del decesso dell'obbligato.
- Di diverso avviso Cass. n.16744 del 2011 e 13108 del 2010, secondo cui anche la corresponsione, in unica soluzione, al coniuge "più debole" di somme di denaro o di altre utilità patrimoniali, soddisfa il requisito della previa titolarità dell'assegno di divorzio che consente al coniuge medesimo di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota.
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